adottata dalla 31e sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001
La Conferenza Generale,
Impegnata nella piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e negli altri accordi internazionali del 1966 relativi, rispettivamente, ai diritti civili e politici e a quelli economici, sociali e culturali;
Ricordando che il preambolo della costituzione dell'UNESCO afferma che "l'ampia diffusione della cultura e l'educazione degli uomini alla giustizia, alla libertà e alla pace sono indispensabili alla dignità dell'uomo e costituiscono un dovere primario che tutte le nazioni sono tenute a rispettare in uno spirito di mutua assistenza e interesse";
Richiamandosi inoltre all'art. I della Costituzione che assegna all'UNESCO, fra i vari compiti, quello di raccomandare "gli accordi internazionali che possono essere necessari per promuovere la libera circolazione di idee utilizzando parole ed immagini";
In riferimento a quanto previsto in merito alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti culturali negli accordi internazionali stipulati dall'UNESCO;
Riaffermando che la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita;
Notando che la cultura è il cuore dei dibattiti contemporanei che vertono sull'identità, la coesione sociale e sullo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza;
Affermando che il rispetto per la diversità fra le culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione, in un clima di fiducia e comprensione reciproca, costituiscono le migliori garanzie per la pace e la sicurezza internazionale;
Aspirando ad una maggiore solidarietà sulla base del riconoscimento della diversità culturale, della consapevolezza dell'unicità del genere umano e dello sviluppo degli scambi interculturali;
Considerando che il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, benché rappresenti una sfida per le diversità culturali, crea le condizioni per un rinnovato dialogo fra le varie culture e civiltà ;
Consapevole dello specifico mandato che è stato assegnato all'UNESCO nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di assicurare la tutela e promozione della feconda diversità delle culture;
Proclama i principi che seguono e adotta la presente Dichiarazione:
IDENTITÀ DIVERSITÀ E PLURALISMO
La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità si incarna nell’unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future.
Articolo 2 – Dalla diversità culturale al pluralismo culturale
Nelle nostre società sempre più differenziate, è essenziale assicurare un’interazione armoniosa e un voler vivere insieme di persone e gruppi con identità culturali molteplici, variate e dinamiche. Le politiche per l’inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzie di coesione sociale, della vitalità della società civile e della pace. Definito in questo modo, il pluralismo culturale dà espressione politica alla realtà della diversità culturale. Indissociabile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce lo scambio culturale e lo sviluppo delle capacità creative che sostengono la vita pubblica.
Articolo 3 – La diversità culturale come fattore di sviluppo
La diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza più soddisfacente dal punto di vista intellettuale, emotivo, morale e spirituale.
DIVERSITÀ CULTURALE E DIRITTI UMANI
La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle popolazioni indigene. Nessuno può appellarsi alla diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.
Articolo 5 – I diritti culturali come ambiente favorevole alla diversità culturale
I diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e interdipendenti. Lo sviluppo di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali come definiti dall’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e dagli Articoli 13 e 15 della Convenzione Internazionale relativa ai diritti economici sociali e culturali. Ogni persona deve così potersi esprimere, creare e diffondere le sue opere nella lingua di sua scelta e in particolare nella propria lingua madre; ogni persona ha il diritto ad una educazione e ad una formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni persona deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Articolo 6 – Verso un accesso alla diversità culturale per tutti
Oltre ad assicurare la libera circolazione di idee attraverso parole e immagini, bisogna vegliare affinché tutte le culture possano esprimersi e farsi conoscere. La libertà di espressione, il pluralismo dei media, il multilinguismo, l’accesso paritario all’arte e alla conoscenza scientifica e tecnologica, compreso il formato digitale, e la possibilità data a tutte le culture di accedere ai mezzi di espressione e di diffusione sono le garanzie della diversità culturale.
DIVERSITÀ CULTURALE E CREATIVITÀ
La creazione si basa sulle radici della tradizione culturale, ma si sviluppa in contatto con altre culture. Per questo motivo, il patrimonio in tutte le sue forme deve essere conservato, valorizzato e trasmesso alle generazioni future come testimonianza dell’esperienza e delle aspirazioni umane, in modo da incoraggiare la creatività in tutta la sua diversità ed ispirare un dialogo autentico tra culture.
Articolo 8 – Beni e servizi culturali : dei prodotti unici
A fronte del cambiamento economico e tecnologico di questo momento storico, che apre ampie prospettive di creazione e innovazione, bisogna prestare particolarmente attenzione alla diversità dell’offerta di lavoro creativo, al dovuto riconoscimento dei diritti degli autori e degli artisti come alla specificità di beni e servizi culturali che, quali vettori di identità, valori e significati, non devono essere trattati come semplici prodotti o merci di consumo.
Articolo 9 – Le politiche culturali come catalizzatori della creatività
Oltre ad assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere, le politiche culturali devono creare condizioni favorevoli alla produzione e alla diffusione di beni e servizi culturali diversificati attraverso industrie culturali che abbiano modo di affermarsi a livello sia locale che globale. Ogni Stato, con il dovuto riguardo ai suoi obblighi internazionali, ha il compito di definire la sua politica culturale e di realizzarla con i mezzi che ritiene opportuni, sia tramite sostegni operativi, sia tramite cornici normative appropriate.
DIVERSITÀ CULTURALE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
A fronte degli attuali squilibri nella circolazione e negli scambi di beni e servizi culturali a livello globale, è necessario rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale con lo scopo di dare a tutti i Paesi, soprattutto a quelli in via di sviluppo e quelli in fase di transizione, la possibilità di stabilire industrie culturali che siano vitali e competitive a livello nazionale e internazionale.
Articolo 11 – Istituire collaborazioni fra il settore pubblico, il settore privato e la società civile
Le sole forze del mercato non possono garantire la conservazione e la promozione della diversità culturale, che è la chiave dello sviluppo umano sostenibile. Da questa prospettiva, il primato della politica pubblica, in collaborazione con il settore privato e con la società civile, deve essere riaffermato.
Articolo 12 – Il ruolo dell’UNESCO
L’UNESCO, in virtù del suo mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di:
a) Promuovere l’integrazione dei principi stabiliti nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate all’interno dei vari organismi intergovernativi;
b) Servire come punto di riferimento e come forum dove gli stati, le organizzazioni governative e non governative, la società civile e il settore privato possano trovarsi insieme per elaborare concetti, obiettivi e politiche in favore della diversità culturale;
c) Perseguire le sue attività per stabilire standard, stimolare la consapevolezza e sviluppare capacità nelle aree collegate alla presente Dichiarazione all’interno dei suoi campi di competenza;
d) Facilitare la realizzazione del Piano di Azione, le cui principali linee sono allegate alla Presente Dichiarazione.
Gli Stati Membri si impegnano a prendere misure appropriate per diffondere ampiamente la “Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale”, cooperando in particolare con l’intenzione di raggiungere i seguenti obiettivi:
Gli Stati Membri raccomandano che il Direttore Generale prenda in considerazione gli obiettivi stabiliti in questo Piano di Azione nella realizzazione dei programmi dell’UNESCO e comunichi questi ultimi alle istituzioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni intergovernative e non governative interessate, al fine di rafforzare la sinergia delle azioni in favore della diversità culturale.